Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell’esercizio della sua attività di ricerca sull’essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 20111sulla ricerca umana, è punito conformemente all’articolo 321.
Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 34 della legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d’etica competente ne ha autorizzato la divulgazione.