Qualora la soppressione di un’interdizione o di un divieto secondo l’articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l’autorità d’esecuzione chiede al giudice degli adulti del domicilio del giovane adulto di pronunciare un’interdizione secondo l’articolo 67 capoverso 2 o un divieto secondo l’articolo 67b capoverso 1 CP1.
Su richiesta dell’autorità d’esecuzione, il giudice degli adulti può prorogare l’interdizione o il divieto secondo gli articoli 67 capoverso 2bise 67b capoverso 5 CP.
Su richiesta dell’autorità d’esecuzione, può estendere l’interdizione o il divieto oppure pronunciare un’interdizione o un divieto aggiuntivi secondo l’articolo 67d capoverso 1 CP.