L’autorità d’esecuzione chiede al giudice degli adulti del domicilio del giovane adulto di pronunciare un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP1prima della fine del collocamento in un istituto chiuso o di una privazione della libertà eseguita dopo tale collocamento se:
il giovane adulto ha commesso un assassinio (art. 112 CP) dopo il compimento del 16° anno di età;
a causa del reato è stato ordinato un collocamento che è stato eseguito in un istituto chiuso per evitare che il giovane adulto mettesse gravemente in pericolo terzi;
in caso di soppressione del collocamento in un istituto chiuso o alla fine della privazione della libertà successiva a tale misura, vi è seriamente da attendersi che il giovane adulto commetta nuovamente un assassinio (art. 112 CP); e
il giovane adulto è maggiorenne.
L’autorità d’esecuzione fonda la richiesta:
sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione;
sulla perizia di un esperto indipendente secondo l’articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;
sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP2; e
sull’audizione del giovane adulto.
Se pronuncia un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP, il giudice degli adulti sopprime il collocamento in un istituto chiuso ancora in corso.
A seguito della reiezione, il 14 giugno 2024 (BO 2024 N 1347), del progetto 1 sul "Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni" (FF 2022 2992), il riferimento non è più corretto. Si veda, fino a nuovo avviso, l’art. 62d cpv. 2 CP. ↩
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