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Commenti: Art. 37 | Omnilex
Law
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Art. 37
Art. 36
Art. 38
Art. 37
311.1
DPMin
Federal Act
1 gen 2007
Fonte originale
La pena si prescrive:
in quattro anni, se si tratta di una privazione della libertà superiore a sei mesi;
in due anni, se si tratta di un’altra pena.
Con il compimento del 25° anno d’età cessa l’esecuzione di qualsiasi pena pronunciata conformemente alla presente legge.
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DPMin · Legge federale sul diritto penale minorile
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