Le misure educative, i trattamenti speciali e le pene disciplinari ordinati in virtù degli ex articoli 84, 85 o 87 CP1nei confronti di fanciulli che al momento del fatto non avevano ancora compiuto i dieci anni e non ancora eseguiti o eseguiti soltanto in parte non sono più eseguiti dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particola-re, l’autorità d’esecuzione ne informa l’autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.2
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni), in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 224;FF 2022 2991). ↩
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