Ai minori che in virtù dell’ex articolo 95 numero 1 primo comma CP1sono stati condannati alla carcerazione si applicano le seguenti disposizioni della presente legge:
l’articolo 26 sull’esecuzione della privazione della libertà sotto forma di prestazione personale;
l’articolo 27 capoverso 1 sull’esecuzione della privazione della libertà per giorni o sotto forma di semiprigionia;
l’articolo 27 capoverso 5 sulla designazione di una persona idonea che accompagni il minore;
gli articoli 28–31 sulla liberazione condizionale.
Fino a quando i Cantoni non abbiano creato gli istituti necessari per l’esecuzione della privazione della libertà secondo l’articolo 27 della presente legge (art. 48), l’ex articolo 95 numero 3 primo comma CP2rimane applicabile. La privazione della libertà dev’essere eseguita per quanto possibile conformemente all’articolo 27 capoversi 2–4 della presente legge.