312.51OAVIFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
(art. 18 LAV)
Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall’altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:
ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
aveva il suo domicilio civile nell’altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.
Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi.1Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili.2Sono determinanti:
il numero dei casi trattati dai consultori secondo l’ultima statistica sull’aiuto alle vittime; e
gli oneri dei Cantoni, per l’anno precedente, per le spese d’esercizio dei consultori e le spese per l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine.
Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFG i dati necessari per determinare le spese.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 10 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 537). ↩
Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2775). ↩
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