312.51OAVIFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
(art. 31 LAV)
La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un’intera regione linguistica, programmi di formazione per:
il personale dei consultori;
il personale dei tribunali e della polizia;
altre persone incaricate dell’aiuto alle vittime.
Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.
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