Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali:
- dei capi delle unità amministrative del DDPS;
- dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198;
- nello stato maggiore dell’esercito;
- nella riserva;
- nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;
- nelle formazioni d’addestramento, nel servizio di promovimento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.