Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell’incolpato. L’incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev’essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l’audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.
All’inizio dell’interrogatorio si espongono all’incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compromesso, all’incolpato è concesso di essere presente all’audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.
Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.
L’incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento.
Se l’incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell’istruzione.
Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all’incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.
Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest’ultimo può ricorrere, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, all’assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l’audizione conclusiva dell’incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.
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