chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.1
1bis. Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria.2 2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
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