Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva1.
Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 16 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.