chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. La pena é una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione. 3. Se la provocazione o l’incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva.
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513). ↩
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