Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l’opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell’indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,
chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene,
chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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