412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mar 2026Fonte originale
Le condizioni minime per essere ammessi all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono:
durante la formazione professionale di base, un contratto di tirocinio o di formazione;
al termine della formazione professionale di base, un attestato federale di capacità o un titolo equivalente.
Le ulteriori condizioni e la procedura di ammissione all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sono stabilite dai Cantoni. Al riguardo, questi ultimi si basano sulle condizioni e sulle procedure che disciplinano l’accesso alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.
Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale anche in un altro Cantone. Sono fatte salve le disposizioni cantonali derogatorie in materia di libera circolazione.
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