412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mar 2026Fonte originale
Gli esami finali concernono:
le quattro materie dell’ambito fondamentale; e
le due materie dell’ambito specifico.
Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.
Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello cantonale o intercantonale. Nei Cantoni bilingui possono essere preparati in base alla regione linguistica.
All’interno dello stesso Cantone o della stessa regione linguistica di un Cantone gli esami scritti di un dato indirizzo devono essere identici. In casi particolari sono possibili deroghe.
Le scuole universitarie professionali sono coinvolte in modo appropriato nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.
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