412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mar 2026Fonte originale
Se non è superato, l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
La ripetizione verte soltanto sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota finale insufficiente.
Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame vengono frequentate le lezioni per due semestri, per la nota finale sono considerate le note seguenti:
nelle materie dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico, la nuova nota scolastica e la nota dell’esame di ripetizione;
nelle materie dell’ambito complementare, soltanto la nuova nota scolastica.
Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame non vengono frequentate le lezioni, per la nota finale sono considerate le note seguenti:
nelle materie dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico, la nota dell’esame di ripetizione, senza tenere conto della nota scolastica precedente;
nelle materie dell’ambito complementare deve essere sostenuto un esame scritto oppure orale; fa stato soltanto la nota dell’esame.
Se la nota finale dell’approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:
il LPI insufficiente deve essere rielaborato;
se la nota scolastica dell’AIM è insufficiente, deve essere realizzata la presentazione di una nuova prestazione elaborata dal candidato nell’approccio interdisciplinare conformemente all’articolo 11 capoversi 3 e 4, seguita da una discussione approfondita;
se è stata ottenuta una nota scolastica dell’AIM sufficiente, quest’ultima è presa in considerazione.
La data per la ripetizione dell’esame è stabilita dall’autorità cantonale.
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