412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mar 2026Fonte originale
Alle qualifiche dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti di cui agli articoli 40 capoversi 2 e 3, 43 e 46 dell’ordinanza del 19 novembre 20031sulla formazione professionale.
I docenti dei cicli di formazione plurilingui che insegnano la propria materia in una lingua straniera dispongono di:
un certificato che attesta, nella lingua straniera in questione, almeno un livello di competenza C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
una formazione continua riconosciuta in didattica bilingue o in didattica immersiva.