412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mar 2026Fonte originale
Per favorire lo sviluppo della maturità professionale e raccogliere esperienze in vista di una modifica della presente ordinanza, nel quadro del riconoscimento dei cicli di formazione la SEFRI può autorizzare esperimenti pilota limitati nel tempo che derogano a singole disposizioni degli articoli 7–27.
Su richiesta di un Cantone e in caso di comprovate necessità, la SEFRI può autorizzare deroghe agli articoli 13, 16 e 21 per singoli gruppi o per la concessione di agevolazioni organizzative.
La SEFRI disciplina in un’ordinanza relativa all’esperimento pilota o alle deroghe cantonali i dettagli delle deroghe alla presente ordinanza.
Disciplina la procedura di autorizzazione in un’ordinanza generale.
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