415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e formazione continua destinate ai docenti di educazione fisica come pure dei relativi media didattici.
Le offerte di formazione e formazione continua devono essere intese ad ampliare o sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica. Possono concernere uno o più gradi di formazione.
Esse devono:
essere svolte a livello svizzero o di un’intera regione linguistica; o
essere adattabili a diverse località e realizzabili indipendentemente dalle rispettive strutture cantonali.
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