415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
L’istituzione deve presentare la domanda di aiuti finanziari all’UFSPO.
L’UFSPO verifica il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 54a . Nel caso di domande di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all’autorità cantonale competente per la formazione e la formazione continua dei docenti di educazione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’UFSPO istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi. È sostenuto in primo luogo lo svolgimento di offerte che servono direttamente alla formazione continua dei docenti di educazione fisica.