415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.
Sono computabili i costi direttamente collegati alla preparazione e allo svolgimento delle offerte di formazione e formazione continua che danno diritto agli aiuti finanziari.
Gli aiuti finanziari sono calcolati in base a:
la natura e l’importanza di un’offerta di formazione o formazione continua;
l’interesse della Confederazione all’offerta di formazione o formazione continua;
le prestazioni proprie e i contributi di organi federali o di terzi;
l’onere per la garanzia della qualità.
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