415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
La Confederazione può partecipare alle spese per la candidatura o l’organizzazione di una manifestazione sportiva internazionale a carattere unico se:1
la disciplina sportiva in questione è particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione è particolarmente rilevante per la piazza svizzera;
si tratta di un evento di importanza europea o mondiale che non si tiene regolarmente in Svizzera;
si tratta di un evento che non rientra nelle competizioni che si svolgono a scadenze regolari;
l’organizzazione della manifestazione sportiva è assegnata da una federazione internazionale o da un organizzatore internazionale sulla base di una procedura di candidatura; e
sono adottate misure di promozione particolari secondo l’articolo 72a capoverso 1 in relazione all’organizzazione della manifestazione.2
Il contributo ammonta al massimo alla metà dell’importo computabile concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni. Il DDPS stabilisce l’importo computabile.
L’ammontare dell’importo si fonda su:
l’importanza della manifestazione;
l’importanza della disciplina sportiva in Svizzera;
l’entità delle prestazioni fornite a favore della pertinente manifestazione da altri organismi pubblici, segnatamente l’esercito e la protezione civile;
i costi complessivi della manifestazione.
Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento della manifestazione, la partecipazione ai costi può essere maggiore.
Per il sostegno ai congressi internazionali dedicati allo sport sono applicabili per analogia i capoversi 1 lettere a e b nonché 2 e 3.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 304). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 810). ↩
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