415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Sono considerate misure di promozione particolari le misure in relazione alla manifestazione sportiva internazionale che generano un valore aggiunto per la promozione della disciplina sportiva in questione in Svizzera.
La Confederazione può partecipare alle spese per misure di promozione particolari, se le misure:
si basano su un programma di promozione della federazione sportiva nazionale competente per la relativa disciplina sportiva della manifestazione; e
contribuiscono all’incremento dell’attività fisica e sportiva.
La Confederazione non partecipa alle spese per misure di promozione particolari per le quali sussiste il diritto al sostegno tramite contributi del programma Gioventù+Sport.
La partecipazione della Confederazione è limitata a quattro anni e la data della manifestazione sportiva deve essere compresa nel periodo di promozione.
Il contributo della Confederazione si fonda su:
i mezzi a disposizione;
l’importanza delle misure per la promozione generale dello sport e dell’attività fisica; e
i costi complessivi della manifestazione.
Il contributo copre al massimo il 50 per cento delle spese per le misure.
La federazione sportiva nazionale è responsabile per la garanzia del finanziamento delle misure.
Essa tiene una contabilità separata per quanto concerne l’attuazione delle misure. Riferisce all’UFSPO in merito all’attuazione e all’efficacia delle misure.
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