415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
La Confederazione può partecipare alle spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali ricorrenti se:
la disciplina sportiva in questione è particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione è particolarmente rilevante per la piazza svizzera;
la manifestazione è un evento di importanza europea o mondiale;
l’organizzazione della manifestazione è assegnata nel quadro di una serie di competizioni o se si tratta di una manifestazione con un formato unico nel suo genere, nella misura in cui la serie di competizioni o la manifestazione con un formato unico nel suo genere si svolgano regolarmente in Svizzera; e
la manifestazione si integra nel programma di promozione della federazione sportiva nazionale competente.
Il contributo massimo corrisponde al più esiguo dei seguenti importi:
la lacuna di copertura preventivata della manifestazione;
il 10 per cento delle risorse finanziarie approvate dall’Assemblea federale a sostegno delle manifestazioni sportive internazionali ricorrenti per l’anno in questione;
la metà del contributo finanziario preventivato concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni.
Il DDPS stabilisce l’importo effettivo nel rispetto del capoverso 2.
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