415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72c quanto segue:
a. l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un servizio di segnalazione nazionale che soddisfi i seguenti requisiti:
1. il servizio di segnalazione è indipendente,
2. chiunque sia vittima di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo o sia a conoscenza di siffatti comportamenti o irregolarità o ne nutra il sospetto può effettuare una segnalazione al servizio di segnalazione,
3. il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime; esso assicura che, su richiesta, l’identità della persona che segnala o che è stata vittima di un presunto comportamento scorretto non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all’organo disciplinare;
b. il servizio di segnalazione soddisfa i seguenti requisiti:
1. emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all’adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
2. procede ad accertamenti in merito ai fatti segnalati; in caso di sospetto fondato di comportamenti scorretti o irregolarità, redige un rapporto di inchiesta e lo trasmette all’organo disciplinare insieme agli atti dell’inchiesta,
3. fornisce all’UFSPO una copia del rapporto di inchiesta, senza ulteriori allegati ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.
L’UFSPO concede un aiuto finanziario al servizio di segnalazione per l’adempimento dei suoi compiti, purché anche l’associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l’ente responsabile del servizio di segnalazione.
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