415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72c quanto segue:
a. l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un organo disciplinare che soddisfi i seguenti requisiti:
1. l’organo disciplinare è indipendente, in particolare dal servizio di segnalazione,
2. esso valuta i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione relativi a presunti comportamenti scorretti o presunte irregolarità e può pronunciare le sanzioni o le misure previste nei regolamenti dell’associazione mantello;
b. l’organo disciplinare soddisfa i seguenti requisiti:
1. emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all’adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
2. fornisce all’UFSPO una copia della sua decisione e della relativa motivazione scritta ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.
L’UFSPO concede un aiuto finanziario all’organo disciplinare nell’adempimento dei suoi compiti, purché anche l’associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l’ente responsabile dell’organo disciplinare.
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