415.01OPSpoFederal Council Ordinance1 ott 2012Fonte originale
Affinché le misure di cui all’articolo 72c siano ritenute efficaci, il servizio di segnalazione e l’organo disciplinare garantiscono procedure corrette a tutela dei diritti della personalità e dei diritti di parte degli interessati, in particolare assicurandosi che:
in tutte le fasi di una procedura sia rispettata la dignità umana delle persone coinvolte;
i fatti siano accertati in modo imparziale e completo e le persone siano protette da imputazioni infondate e condanne a priori;
le persone alle quali vengono imputate violazioni siano informate in modo completo al momento dell’avvio della procedura sulle presunte violazioni di cui vengono accusate nonché sullo svolgimento della procedura e sui loro diritti procedurali;
i dati su cui si fonda una procedura siano acquisiti esclusivamente in modo conforme alla legge;
alle persone coinvolte in una procedura sia garantito il diritto di essere sentite;
le persone coinvolte in una procedura possano farsi assistere in tutte le fasi della stessa.
Affinché le misure di cui all’articolo 72c siano ritenute efficaci, nelle controversie relative a una violazione delle direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettere a e b, agli interessati può essere impedito di adire un tribunale ordinario solo nel caso in cui questi ultimi abbiano espressamente riconosciuto, per gli oggetti in questione, la competenza esclusiva di un tribunale arbitrale mediante un accordo o il riconoscimento di relativi statuti. Sono fatti salvi i rimedi giuridici previsti dalla legge contro la decisione del tribunale arbitrale.
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