415.013OEm UFSPOFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell’articolo 29 della legge del 17 giugno 20111sulla promozione dello sport (LPSpo).
Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l’UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell’attività fisica.