Le istituzioni di promozione della ricerca provvedono affinché la ricerca da loro promossa sia condotta secondo le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica.
Se vi è motivo di sospettare una violazione di tali regole, nell’ambito delle loro procedure di promozione e di controllo possono chiedere informazioni a istituzioni o persone svizzere ed estere interessate o fornire informazioni a tali istituzioni o persone.
Nei loro regolamenti prevedono sanzioni di diritto amministrativo per le violazioni dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica in relazione all’acquisizione o all’impiego dei loro sussidi. Al riguardo possono prevedere una o più delle seguenti misure:
l’ammonimento scritto;
l’avvertimento scritto;
la riduzione, il blocco o la restituzione dei sussidi;
l’esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.
** Le istituzioni di promozione della ricerca possono informare delle violazioni e delle sanzioni l’istituzione datrice di lavoro.
** I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi commessi nell’ambito della promozione della ricerca sono perseguiti dalla SEFRI conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19742sul diritto penale amministrativo.