Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o l’accorpamento delle strutture di ricerca.
Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute in leggi speciali.
Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie:
infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell’informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie;
centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l’economia su base non lucrativa.
Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti:
adempiere compiti d’importanza nazionale che non possono essere svolti in modo appropriato dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici;
beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati.
Il sussidio federale ammonta:
per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell’onere complessivo per gli investimenti e l’esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati;
per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l’esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati;
per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l’esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell’economia nell’ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati.
Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5. Può prevedere, per i centri di competenza per la tecnologia che sviluppano nuovi settori d’attività, deroghe limitate nel tempo circa il reddito computabile derivante dai mezzi finanziari acquisiti su base competitiva.
Se i provvedimenti di sostegno interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti.
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