La Confederazione può, mediante norme contenute in leggi speciali, istituire centri di ricerca propri e rilevare completamente o parzialmente centri esistenti.
I centri federali di ricerca devono essere smantellati se non ve ne è più il bisogno o se i loro compiti possono essere svolti più efficacemente e con una qualità equivalente da centri di ricerca universitari.
Il Consiglio federale provvede affinché i centri federali di ricerca siano organizzati razionalmente.
Può delegare le competenze decisionali di cui al capoverso 3 al dipartimento competente. Sono fatte salve le norme sulla competenza previste in leggi speciali.
Se i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 interessano i loro compiti, gli altri organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti.
I centri federali di ricerca possono presentare domanda a Innosuisse e ad altre organizzazioni di promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.1
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131;FF 2015 7833). ↩
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