Sulla base del decreto federale di cui all’articolo 32 capoverso 2, il Consiglio federale conclude un contratto di diritto pubblico con l’istituzione responsabile di cui all’articolo 33 capoverso 2 lettera b.
Il contratto disciplina segnatamente i seguenti aspetti:
la destinazione dei singoli provvedimenti di sostegno della Confederazione a uno scopo determinato;
l’ammontare e la scadenza del rimborso alla Confederazione dei ricavi conseguiti dall’istituzione;
le modalità di rimborso alla Confederazione nel caso in cui lo scopo non sia raggiunto.
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