Sono organi di ricerca ai sensi della presente legge: a. le seguenti istituzioni di promozione della ricerca: 1. il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), 2.1 le Accademie svizzere delle scienze, che comprendono: – l’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) – l’Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU) – l’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) – l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST) – il centro di competenza Science et Cité – il centro di competenza TA-SWISS; b.2 l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) secondo la legge del 17 giugno 20163su Innosuisse; c. i centri di ricerca universitari seguenti: 1. i politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF, 2. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, accreditati secondo la legge federale del 30 settembre 20114sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), 3. le strutture di ricerca d’importanza nazionale sostenute dalla Confederazione in base alla presente legge (art. 15); d. l’Amministrazione federale, per quanto: 1. svolga ricerche per l’adempimento dei propri compiti (ricerca del settore pubblico), o 2. svolga compiti di promozione della ricerca e dell’innovazione.
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell’innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221;FF 2021 480). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259, 2017 131;FF 2015 7833). ↩
RS 420.2 ↩
RS 414.20 ↩
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