Nel pianificare la loro attività finanziata con i mezzi finanziari della Confederazione, gli organi di ricerca rispettano i seguenti principi:
la libertà della ricerca, la qualità scientifica della ricerca e dell’innovazione, nonché il pluralismo di opinioni e metodi scientifici;
la libertà dell’insegnamento e la stretta connessione tra insegnamento e ricerca;
l’integrità scientifica e la buona prassi scientifica.
Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca promuovono:
le nuove leve scientifiche;
le pari opportunità e la parità effettiva tra donne e uomini.
Nell’adempiere i loro compiti, gli organi di ricerca tengono inoltre conto:
degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
della cooperazione internazionale degli altri organi di ricerca e della Confederazione.
Nel promuovere l’innovazione, gli organi di ricerca provvedono inoltre affinché questa fornisca un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione in Svizzera.
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