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Commenti: Art. 25 | Omnilex
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LStat · Legge sulla statistica federale
Art. 25
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Art. 25
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431.01
LStat
Federal Act
1 ago 1993
Fonte originale
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione ed emana le relative disposizioni.
Nell’ambito delle proprie competenze, esso può stipulare accordi di collaborazione internazionale.
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