I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all’obbligo di notifica:
i datori di lavoro, sulle persone alle loro dipendenze;
i locatori e le amministrazioni immobiliari, sugli inquilini residenti, in arrivo e in partenza;
gli alloggiatori, sulle persone che abitano nella loro economia domestica.
Su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti.
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