Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–d gestiscono il numero AVS conformemente all’articolo 50c LAVS1.
La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo.
L’Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro.