Fino al 70 per cento dell’importo assegnato è versato all’inizio delle riprese se è dimostrato che:1
2 le autorità competenti dispongono di un riconoscimento provvisorio del film come coproduzione svizzera con l’estero;
almeno il 70 per cento delle spese computabili è comprovato da contratti o documenti equiparabili;
la realizzazione del progetto è interamente garantita sotto il profilo finanziario, fermo restando che la quota non garantita della promozione legata alla sede di produzione deve essere sostituita provvisoriamente da prestazioni proprie accantonate della produzione.
Per il versamento secondo il capoverso 1 devono essere presentate le copie dei documenti giustificativi (contratti, offerte confermate ecc.) relativi alle spese computabili. L’UFC può in ogni momento chiedere di consultare gli originali.
Gli aiuti finanziari della promozione legata alla sede di produzione sono versati a condizione che le spese computabili siano sostenute nella misura in cui sono fatte valere e siano comprovate.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 761). ↩
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