Nella presente ordinanza s’intende per:
1. prodotto autonomamente da un’impresa in Svizzera o coprodotto con una o più imprese con sede all’estero, e
2. che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin;
c. coproduzione : un film:
1. coprodotto, conformemente a un accordo di coproduzione concluso dalla Svizzera, da un’impresa con sede in Svizzera e una o più imprese con sede all’estero, e
2. al quale partecipano personale artistico e tecnico e industrie tecniche che provengono dai Paesi delle imprese coproduttrici o che vi hanno rispettivamente il loro domicilio o la loro sede;
d. lungometraggio : un film di durata pari o superiore a 60 minuti;
e. cortometraggio : un film di durata inferiore a 60 minuti;
ebis.1 serie : un’opera audiovisiva composta da più parti creative collegate tra loro da una struttura narrativa;
eter.2 serie lunga : una serie di fiction o di animazione con una durata complessiva pari o superiore a 120 minuti per stagione, oppure una serie documentaria con una durata complessiva pari o superiore a 100 minuti per stagione;
equater.3 formato narrativo innovativo : un’opera audiovisiva che adotta nuovi metodi, tecniche e modalità narrative;
f.4 nuova leva : una persona che ha partecipato alla sceneggiatura, alla regia o alla produzione di al massimo tre cortometraggi o due lungometraggi in una posizione di responsabilità nel settore artistico o tecnico;
g. contributo a progetto : un aiuto finanziario per condurre un progetto unico, limitato nel tempo e nello spazio;
h. contributo strutturale : un aiuto finanziario all’esercizio di un’istituzione o un’impresa;
i.5 premio alla pluralità : un aiuto finanziario per contributi alla pluralità dell’offerta in Svizzera.
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 840). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 840). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 840). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). ↩
2 commentaries
La formulazione «indipendentemente dalla sua durata» signifiÊ che il sostegno alla produzione per i film documentari non è limitato ai concetti di durata definiti all'art. 3 OPCin per i film di finzione (film breve < 50 min.; film lungo > 60 min.).
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
La giurisprudenza ritiene che la delimitazione della durata prevista dall'art. 3 OPCin (film breve <50 min.; film lungo >60 min.) non si applichi ai film documentari. Di conseguenza, il sostegno alla produzione per i film documentari vale indipendentemente dalla classificazione cortometraggio/film lungo prevista dall'art. 3 OPCin.
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
“Anhang 2 FiFV geregelt wird, dass im Bereich der Spielfilme die Herstellungsförderung auf kurze oder lange Filme beschränkt ist und ein sog. kurzer Film weniger als 50 Minuten bzw. ein langer Film mehr als 60 Minuten dauert (vgl. Art. 3 FiFV), ist mit der Formulierung «unabhängig von dessen Länge» bloss gemeint, dass die Förderung von Dokumentarfilmen nicht auf sog. kurze oder lange Filme im Sinne von Art. 3 FiFV beschränkt sei.”
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