Gli aiuti finanziari per promuovere la cultura cinematografica o la formazione continua delle persone occupate nella cinematografia possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese private.1
I contributi strutturali possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che svolgono regolarmente compiti d’interesse pubblico. Esse devono garantire il reinvestimento di eventuali utili nell’attività sovvenzionata.2
Gli aiuti finanziari destinati alla promozione della cultura cinematografica possono essere richiesti soltanto da istituzioni e imprese che:
nella loro attività, sono indipendenti sotto il profilo dei contenuti dei programmi e sotto il profilo redazionale da imprese che producono, cofinanziano, pubblicizzano o commercializzano film o contenuti mediatici; e
non producono, cofinanziano o pubblicizzano autonomamente film o contenuti mediatici destinati alla commercializzazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.