Gli aiuti finanziari sono garantiti soltanto in misura dell’80 per cento del loro importo. Il restante 20 per cento è assegnato alla fine dell’anno civile in cui è presentato il conteggio se il credito per l’anno civile corrispondente non è esaurito.
Se superano il credito disponibile, gli importi rimanenti da versare sono ridotti in misura proporzionale.
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