Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la realizzazione di un film svizzero o di una coproduzione con produzione responsabile svizzera che vengono respinte possono essere presentate una seconda volta, a condizione che il progetto cinematografico:
abbia generato forti discussioni nel comitato, che non ha raccomandato il sostegno con una maggioranza risicata o per mancanza di mezzi disponibili; o
dopo il primo rigetto da parte dell’UFC, abbia ottenuto da un’istituzione di promozione cinematografica regionale un importante contributo della promozione selettiva che, insieme all’aiuto finanziario richiesto all’UFC, ne garantirebbe il finanziamento integrale.
Nei casi secondo il capoverso 1 lettera a, la possibilità di presentare nuovamente la domanda è segnalata al momento della notifica del rigetto. La domanda deve essere presentata nuovamente entro 12 mesi dalla notifica del rigetto. Su domanda motivata, l’UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo.
Nei casi secondo il capoverso 1 lettera b, di norma l’UFC decide senza ricorrere a una seconda perizia, sempre che non gli manchino le conoscenze specifiche necessarie.
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