Gli aiuti finanziari previsti possono essere ceduti o trasferiti dagli aventi diritto soltanto con il consenso scritto dell’UFC. Se dà il proprio consenso, l’UFC emana una nuova decisione.
L’UFC nega il consenso se le persone o le imprese interessate non sono in grado di assicurare la realizzazione professionale del progetto o lo svolgimento dei compiti in misura almeno pari agli aventi diritto, oppure se vi si oppongono ostacoli giuridici.
Alla domanda di approvazione per la cessione o il trasferimento devono essere allegati i contratti tra le persone o le imprese interessate, come pure eventuali conteggi intermedi.
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