Nella decisione o nel contratto di prestazioni, l’UFC può stabilire oneri.
Se l’aiuto finanziario è fissato e versato a posteriori, l’UFC stabilisce gli oneri nella dichiarazione d’intenti.
Le spese necessarie all’adempimento degli oneri, segnatamente di quelli di cui agli articoli 63–65, sono computabili.
L’UFC può esonerare dagli oneri il beneficiario di un aiuto finanziario se le spese sostenute per il loro adempimento sono palesemente sproporzionate rispetto all’importo dell’aiuto finanziario assegnato.
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