Se la realizzazione di un lungometraggio svizzero di fiction è sostenuta mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, almeno il 70 per cento delle spese per le prestazioni tecniche deve essere versato a imprese con sede in Svizzera. Per i film di animazione la quota è del 60 per cento.1
Sono computabili soltanto le prestazioni di imprese indipendenti sotto il profilo personale, economico e organizzativo dalle imprese di produzione coinvolte.
Sono segnatamente considerate prestazioni tecniche:
il noleggio di cineprese, materiale audio, materiale d’illuminazione e materiale di scena;
la postproduzione audio e video, compresi gli effetti speciali.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 20 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 840). ↩
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