Gli aventi diritto sono tenuti a reinvestire gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo in un nuovo progetto, segnatamente:
nello sviluppo di un nuovo progetto cinematografico;
nella realizzazione, nella distribuzione, nella diffusione o nell’acquisizione di diritti di un nuovo film svizzero o di una nuova coproduzione riconosciuta.
Gli importi inferiori a 2500 franchi non possono essere reinvestiti.
È fatto salvo l’articolo 94 capoverso 2.
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