451.34OSRAFederal Council Ordinance1 ago 2001Fonte originale
Sino alla decisione su un loro inserimento nell’allegato 1 o 2, la protezione degli oggetti elencati nell’allegato 3 si basa sull’articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN1e sull’articolo 10 della presente ordinanza.2
Tali oggetti sono descritti nella documentazione relativa alla procedura di consultazione del 21 giugno 19943. Detta documentazione può essere consultata presso i servizi indicati all’articolo 4 capoverso 2.