451.34OSRAFederal Council Ordinance1 ago 2001Fonte originale
Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d’argilla nonché cave di pietra, con specchi d’acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati.
Qualora lo spostamento degli specchi d’acqua idonei alla riproduzione non fosse più possibile, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale se l’oggetto mobile:
debba essere sostituito con un nuovo oggetto mobile equivalente;
debba essere designato come oggetto fisso, o
debba essere escluso dall’Inventario.
Nella sua richiesta giusta il capoverso 2, il DATEC tiene conto delle condizioni locali e collabora strettamente con i Cantoni interessati, i quali, dal canto loro, sentono gli interessati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.
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