451.34OSRAFederal Council Ordinance1 ago 2001Fonte originale
Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d’anfibi minacciate.
Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione:
dell’oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi;
delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell’oggetto;
dell’oggetto quale elemento all’interno di un sistema di biotopi.
Se la conservazione e la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità secondo le indicazioni della descrizione degli oggetti.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5367). ↩
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